CCNL Lapidei Industria: con l’adeguamento IPCA in arrivo nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro


Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.


 


Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027.

































































Livello Parametro Aumento 1.7.2025 Aumento 1.7.2026 Aumento 1.7.2027 Totale aumento
A Super 200 117,65 117,65 117,65 352,95
A 184 108,24 108,24 108,24 324,72
B 150 88,24 88,24 88,24 264,72
C Super 144 84,71 84,71 84,71 254,13
C 136 80,00 80,00 80,00 240,00
D 128 75,29 75,29 75,29 225,87
E 118 69,41 69,41 69,41 208,23
F 100 58,28 58,28 58,28 176,46

Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)

































































Livello Parametro Minimo all’1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo1.7.2027
A Super 200 2.751,16 2.868,81 2.986,46 3.104,11
A 184 2.571,13 2.679,37 2.787,61 2.895,85
B 150 2.188,85 2.277,09 2.365,33 2.453,57
C Super 144 2.121,47 2.206,18 2.290,89 2.375,60
C 136 2.031,34 2.111,34 2.191,34 2.271,34
D 128 1.944,11 2.019,40 2.094,69 2.169,98
E 118 1.831,43 1.900,84 1.970,25 2.039,66
F 100 1.636,48 1.695,30 1.754,12 1.812,94

È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.


 


I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.


 


L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028


 


Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza. 

Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del TCF opzionale

È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164, il decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il decreto stabilisce le modalità applicative delle disposizioni relative all’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riguarda il regime opzionale di adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale regime è pensato per i contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del medesimo decreto legislativo, desiderano comunque adottare un tale sistema.

 

I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli articoli 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015) possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la modalità prevista dall’articolo 4 del decreto: in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito istituzionale.

 

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

  • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
  • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
  • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, includendo quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione implica l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
La certificazione deve essere coerente con le linee guida stabilite.

In caso di modifiche significative al sistema che richiedano un complessivo aggiornamento, deve essere prodotta una nuova certificazione.
È, inoltre, necessario che il sistema di controllo del rischio fiscale sia predisposto e certificato con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

 

L’opzione produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli effetti delle istanze di interpello, si applicano le disposizioni previste per il regime di adempimento collaborativo.
Viene riconosciuto il beneficio sanzionatorio. Tuttavia, in caso di riscontro dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015, il contribuente perde i benefici sanzionatori previsti per il periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine di tale periodo, il regime si considera tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo comunicando la revoca espressa all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine.

CCNL Bancari: diventa operativa la disciplina sul part-time

Definito il trattamento economico del personale a tempo parziale

Lo scorso 14 luglio Abi ha comunicato alle Sigle Sindacali Fabi, First-CIsl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin la disciplina in merito al trattamento economico del personale a tempo parziale.
Nello specifico viene previsto il trattamento economico del personale a tempo parziale è determinato tenendo conto della riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti.
Fino al 31 dicembre il calcolo della paga oraria per tutto il personale segue un criterio specifico standard per cui si prende 1/360 della retribuzione annua e il risultato viene diviso per 7,5.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni: le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi 2025

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).

Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.

Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.

Successioni: l’imposta si calcola in automatico con il nuovo servizio online dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate annuncia un nuovo servizio online per semplificare la dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate, comunicato 16 luglio 2025).

È stato introdotto dall’Agenzia delle entrate un nuovo servizio online che semplifica la presentazione della dichiarazione di successione e il calcolo dell’imposta, rendendo più agevole il processo per i contribuenti.

 

Le modifiche normative, in particolare quelle apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS) stabiliscono che a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, i contribuenti devono autoliquidare l’imposta basandosi sui dati indicati nella dichiarazione di successione.

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

 

Il nuovo applicativo disponibile sul sito dell’Agenzia calcola automaticamente l’importo dell’imposta da versare.
La funzionalità permette al sistema di determinare l’importo direttamente all’interno del quadro EF del modello.
Viene anche reso disponibile un prospetto riepilogativo che può essere salvato o stampato, il quale mostra l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede e/o legatario.

 

La dichiarazione di successione può essere presentata tramite i servizi telematici, per mezzo di un intermediario abilitato, o presso un ufficio dell’Agenzia.
Utilizzando il servizio online, il cittadino è guidato attraverso i diversi passaggi con informazioni organizzate in modo più intuitivo.
Tra i vantaggi vi è la possibilità di effettuare contestualmente le volture catastali.

Indicazioni operative per i controlli nei locali chiusi e seminterrati

Fornite ulteriori precisazioni su definizioni, Comunicazione in deroga e attività di vigilanza (INL; nota 8 luglio 2025, n. 5945).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo la recente circolare n. 811/2025, torna sul tema dei controlli dei locali chiusi o seminterrati, fornendo precisazioni e indicazioni operative.

In particolare, l’INL in materia di definizioni di locale interrato e seminterrato rileva che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Inoltre, l’Ispettorato rappresenta il fatto che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga.

Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi.

La totalità delle comunicazioni pervenute potrà essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della nota INL n. 811/2025 (verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, ecc.).

Infine, la nota in argomento elenca una serie di casi che potrebbero verificarsi qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.

Ebinter Toscana: per i lavoratori rinnovata la campagna “il buono che ti meriti”

A disposizione dei lavoratori voucher fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 

Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana ha rinnovato la campagna “Il Buono che meriti”. I destinatari sono le lavoratrici ed i lavoratori della regione, occupati nel commercio e nei servizi.

La somma a disposizione è di 550.000,00 euro; una somma rilevante e totalmente dedicata a sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’erogazione di voucher ai dipendenti fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 nel circuito delle attività commerciali che fanno riferimento all’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana.

I lavoratori, entro un tempo massimo di 72 ore dalla richiesta, otterranno i voucher immediatamente spendibili nelle attività commerciali. In generale “Il Buono che meriti”, afferma il Presidente dell’Ente, è un contributo al reddito unico in Italia che sostiene sia i dipendenti delle imprese, sia la rete commerciale toscana.

L’adesione è gratuita ed il nome del negozio sarà inserito in una lista suddivisa per provincia e per categoria merceologica, in modo da rendere più semplice la selezione ai possessori di voucher. Il commerciante non dovrà fare altro che scansionare il voucher, presentato dalla lavoratrice e/o dal lavoratore in formato digitale o cartaceo, tramite l’App “Buoni Spesa”, disponibile per sistemi iOS e Android. 

Entro il mese successivo all’acquisto, l’Ente bonificherà all’impresa il valore dei buoni accettati. Ogni negozio disponibile ad accettare i voucher come forma di pagamento sarà riconoscibile grazie alla presenza del logo “Il Buono che meriti”.

Trattamento fiscale dei premi nelle manifestazioni sportive equestri

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri a livello nazionale e internazionale (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2025, n. 9).

La Federazione istante ha sollevato dubbi interpretativi sulla tassazione di premi, in particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, in connessione con altre disposizioni vigenti che regolano il regime fiscale dei premi.
La Federazione identifica quattro tipologie di premi e chiede chiarimenti sul relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette (con particolare riguardo alle ritenute che i soggetti erogatori devono applicare) e dell’IVA, considerando i percettori persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi le vincite e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, o attribuiti in riconoscimento di particolari meriti, a meno che non costituiscano redditi di capitale, d’impresa, di lavoro autonomo professionale o dipendente.
L’articolo 69, comma 1, del TUIR stabilisce che tali premi e vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione.
Per i soggetti non residenti, tali redditi sono considerati prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte o beni che si trovano in Italia (articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR).
L’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che i premi da operazioni a premio, giochi di abilità, concorsi a premio, pronostici e scommesse siano soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, salvo diverse disposizioni che già prevedano ritenute. Non si applica la ritenuta se il valore complessivo dei premi attribuiti dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera le lire 50.000 (circa 25,82 euro).
Le suddette disposizioni dell’articolo 30 non si applicano ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Le aliquote delle ritenute previste dall’articolo 30, comma 2, sono:

– 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;

– 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere in cui i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea;

– 25% in ogni altro caso.

 

La base imponibile è il valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
La ritenuta si applica anche ai premi percepiti da soggetti non fiscalmente residenti, in quanto redditi diversi prodotti in Italia, fatta salva l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quindi, i premi corrisposti da sostituti d’imposta nell’ambito di competizioni sportive, non assoggettati a ritenute ai sensi di altre disposizioni, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20%

 

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riordinato l’ordinamento sportivo, definendo il “lavoro sportivo” e la figura del “lavoratore sportivo”.
Sono “lavoratori sportivi” atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici/sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo per un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o per Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a., o altro soggetto tesserato. Include ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici, escludendo mansioni amministrativo-gestionali e professioni con abilitazione professionale esterna all’ordinamento sportivo.

L’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazioni coordinate e continuative).
Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs., i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi”. Essi rientrano, a seconda del contratto, nelle categorie di reddito di lavoro dipendente, assimilati a quello di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
L’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, disciplina fiscalmente le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che tali somme, se versate a tesserati (atleti e tecnici) che operano nell’area del dilettantismo da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
Tali somme sono quindi assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.
L’ambito oggettivo è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti per la loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni come componenti delle squadre nazionali di disciplina, se connessi alla preparazione di manifestazioni nazionali e internazionali.

 

Il D.L. n. 215/2023, all’articolo 14, comma 2-quater, ha previsto che, per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applichino le ritenute di cui all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, se l’ammontare complessivo delle somme erogate dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera i 300 euro. Se l’importo è superiore, le somme sono interamente assoggettate a ritenuta.

 

Ai sensi della disposizione di carattere speciale di cui all’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1991, n, 417, è previsto che la Federazione, quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, debba operare una ritenuta alla fonte nella misura del 4% (prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973). Tale ritenuta è a titolo d’acconto per i soggetti che esercitano attività commerciali e a titolo di imposta per gli altri soggetti.
Questa è una disposizione di carattere speciale che trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche.

 

Pertanto, nel caso di specie:

  • i premi dalla Federazione, in occasione di manifestazioni sportive ippiche, devono essere assoggettati a ritenuta nella misura del 4%, secondo la disciplina speciale dell’articolo 5 del D.L. n. 417/1991 e dell’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da ASD/SSD affiliate, se corrisposti ad atleti e tecnici tesserati in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive o raduni (se connessi a preparazione di manifestazioni nazionali/internazionali), sono soggetti alla disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da imprese commerciali/enti diversi da ASD/SSD devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali del D.P.R. n. 600/1973;
  • ai premi in rapporto di lavoro sportivo non è applicabile la disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, anche se le somme sono qualificate come “premi”.

     

Infine, per quanto riguarda l’assoggettamento a IVA di un’operazione, è richiesta la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie non sussista un rapporto sinallagmatico (scambio di reciproche prestazioni), pertanto le operazioni sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, tranne per ciò che riguarda i premi erogati nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, dove il premio assume rilevanza ai fini IVA per il percettore che si qualifica come soggetto passivo (lavoratore autonomo). In tal caso, il premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo ed è assoggettato a IVA come l’intero corrispettivo ricevuto

CCNL Dirigenti aziende credito: siglato il rinnovo


 

Accordo raggiunto per i Dirigenti Bancari: novità su retribuzioni e tutele

Lo scorso 15 luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari del settore Abi. L’accordo, siglato dalle organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e dall’Associazione Bancaria Italiana, ha decorrenza immediata e scade il 31 luglio 2028.

I punti chiave dell’accordo interessano:
– l’aumento del trattamento minimo economico annuo che passa da un importo di 65.000,00 euro a 80.000,00 euro a partire dal 1° agosto 2025, suddivisi in 13 mensilità. Dal 1° gennaio 2026, l’importo sale a 85.000,00 euro;
– il periodo di prova per le nuove assunzioni che non può superare i 6 mesi;
– l’aumento del periodo di comporto che viene aumentato del 50% anche in caso di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992;
– l’aspettativa per malattie gravi è stata estesa a 24 mesi;
– le gravidanze a rischio nel cui caso viene garantita la retribuzione piena;
– la formazione in merito alla quale è previsto un maggiore impegno con invito alle imprese a utilizzare, a tal scopo, i fondi messi a disposizione da Fondir.

Fondo Est: ampliata la copertura sanitaria ai familiari

Dal 1° settembre prevista la copertura sanitaria gratuita per i figli minorenni a carico 

Dal 1° settembre 2025 il Fondo Est estende, in via sperimentale, la copertura sanitaria anche ai figli minorenni fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, senza alcun versamento aggiuntivo.

 

Le prestazioni incluse in questa estensione riguardano:
– il rimborso di lenti e occhiali, con un massimale di 90,00 euro, richiedibile ogni 18 mesi (gestite direttamente da Fondo Est);
– le prestazioni di ortodonzia, con un massimale di 350,00 euro dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale dal 1° gennaio 2026 (gestite tramite Unisalute).
Inoltre, a partire dal 15 luglio 2025 il Fondo Est ha reso disponibile una procedura di censimento obbligatoria online alla quale i lavoratori dovranno iscriversi ai fini dell’estensione della copertura sanitaria ai figli minorenni fiscalmente a carico.

 

Le prestazioni saranno erogate solo se la copertura sanitaria del genitore iscritto è attiva nel mese in cui viene richiesta la prestazione per il figlio.