CCNL Rai: siglato il rinnovo

Previsti a livello economico nuovi aumenti ed un importo a titolo di Una Tantum

Lo scorso 23 gennaio è stata siglata da Rai-Radio Televisione Italiana e e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Confsal-Libersind l’ipotesi di accordo per i quadri, impiegati ed operai Rai.
Dal punto di vista economico, sono previsti nuovi aumenti:
– con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995, al livello 3, pari a 100,00 euro così distribuiti: dal 1° maggio 2025 70,00 euro, dal 1° giugno 2026 30,00 euro;
– con riferimento ai lavoratori assunti  a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995 al livello 3, pari a 130,00 euro così distribuiti:  1° maggio 2025 90,00 euro, dal 1° giugno 2026 40,00 euro.
 Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, viene, inoltre, corrisposto un importo a titolo di Una Tantum pari a:
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995: un importo pari a 650,00 euro;
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995: un importo pari a 900,00 euro.
Tali importo deve essere riproporzionato in relazione al periodo effettivamente svolto e viene erogato con le competenze del mese di aprile 2025.
In merito alla disciplina dell’apprendistato, la durata viene definita in base al titolo di studio ed i lavoratori sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello finale per tutto il periodo.

Apprendistato duale: l’ipotesi della trasformazione

Fornite precisazioni sulle nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 24 gennaio 2025, n. 285).

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale: ipotesi introdotta dall’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) che ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

L’Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

In proposito, l’INPS rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello

Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le precisazioni sul regime contributivo

In relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

CIRL Formazione Professionale Sicilia: Sindacati e associazioni datoriali firmano il rinnovo del contratto



Per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità sono previsti aumenti degli importi dell’indennità di funzione


Il 7 gennaio 2025 le associazioni datoriali, Cenfop, Forma.re, Forma Sicilia e Anfop e le organizzazioni sindacali, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Rua e Snals Fp-Sicilia hanno firmato il nuovo contratto regionale per il periodo 2024-2027. Dopo mesi di confronto le Parti Sociali sono giunte ad un’intesa sia sulla parte normativa che economica che tiene conto delle esigenze di entrambe le Parti. 
Dal punto di vista economico si segnalano gli aumenti degli importi dell’indennità di funzione per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità appartenenti ai livelli retributivi che vanno dal I livello al IX livello, secondo la seguente tabella. 























































































Indennità di Funzione
Liv Tabellare Gennaio 2025 Tabellare Settembre 2026
Tabellare Ind. di Funzione Tabellare Tabellare Ind. di Funzione Tabellare
I 1.604,19  20,00  1.624,19  1.635,99  20,00  1.655,99 
II 1.697,07  30,00  1.727,07  1.730,71  30,00  1.760,71 
III 1.798,93  30,00  1.828,93  1.834,59  30,00  1.864,59 
IV 1.936,77  50,00  1.986,77  1.975,16  50,00  2.025,16 
V 2.017,63  80,00  2.097,63  2.057,63  80,00  2.137,63 
VI 2.286,10  80,00  2.366,10  2.331,43  80,00  2.411,43 
VII 2.393,14  80,00  2.473,14  2.440,58  80,00  2.520,58 
VIII 2.576,62  90,00  2.666,62  2.627,71 90,00  2.717,71
IX 3.160,14  100,00  3.260,14  3.222,79  100,00  3.322,79 

Relativamente alle indennità varie, previo accordo sindacale (RSA/OO.SS.), al personale che ricopre particolari incarichi di responsabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile concedere una indennità minima annua di 500,00 euro, proporzionale al grado di responsabilità, per anno da valere ad ogni effetto di legge.
E’ inoltre prevista la progressione economica orizzontale individuale P.E.O.I sulla base dell’anzianità maturata nel settore della Formazione Professionale in costanza di rapporto di lavoro o per passaggio immediato e diretto da un ente ad altro mediante accordi stipulati con le OO.SS. per il personale assunto a tempo indeterminato, che si realizza con l’applicazione complessiva di 5 incrementi retributivi comprensivi di quelli già nel concluso regime transitorio di prima applicazione del precedente. Gli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 2012 avranno valore unitario. 


































“A” TABELLA Progressione Economica Orizzontale Individuale
Livelli Incremento Mensile
I 30,00 
II 30,00 
III 30,00 
IV 40,00 
V 55,00 
VI 60,00 
VII 60,00 
VIII 60,00 
IX 60,00 

In conclusione, dal punto di vista normativo, il contratto introduce misure all’avanguardia per favorire la stabilità occupazionale, migliorare le condizioni lavorative e incentivare la crescita degli enti di formazione professionale. Il nuovo contratto mira inoltre a rafforzare il ruolo strategico della formazione nella crescita socio-economica della Sicilia, adattandosi alle specificità del contesto regionale e alle sfide future. 

Fondo Fasi: le novità per il 2025

Dal 1° gennaio, introdotte le misure volte al miglioramento dell’accesso alle prestazioni sanitarie

Il Fondo Fasi comunica che, a partire dal 1° gennaio 2025, sono previsti aggiornamenti, volti a supportare i propri iscritti, inerenti al Nomenclatore Odontoiatra ed al Nomenclatore di Medicina e Chirurgia.
Con riferimento al settore della Odontoiatria, per gli adulti è previsto l’aumento delle tariffe di 27 prestazioni, con un incremento medio del 36% nelle seguenti aree: la chirurgia orale, le protesi fisse e le protesi rimovibili, l’endodonzia, la parodontologia. Per i bambini (Pedodonzia), gli incrementi riguarderanno 15 prestazioni, per un aumento medio del 68% nelle seguenti aree: chirurgia orale, conservativa, endodonzia, ortodonzia, parodontologia e pretesi fissa. 
Inoltre, il rimborso per l’igiene orale passerà da 20,00 euro a 50,00 euro.
Per il Nomenclatore di Medicina e Chirurgia è previsto:
– l’aumento della percentuale di rimborso per i “materiali usati in sala operatoria ed in reparto in corso di ricovero con degenza notturna o diurna” fino al 2024 pari al 60% e dal 1° gennaio 2025 pari all’80%, equiparandola così alla percentuale già prevista per i Medicinali;
– l’aumento del 67% della tariffa di rimborso della visita dermatologica con Epiluminescenza digitale, che può essere effettuata con qualsiasi apparecchiatura, passando da 60,00 euro a 100,00 euro;
– l’aumento del 20% della tariffa di rimborso per le ecografie del fegato e vie biliari delle ghiandole salivari bilaterali dei grossi vasi – intestinale e dei linfonodi;
– l’aumento, nella sezione Q relativa alla Fisiokinesiterapia, di 18 tariffe di rimborso (in particolare, nelle terapie manuali, la tariffa di rimborso per le infiltrazioni articolari sarà di 45,00 euro e l’agopuntura di 25,00 euro).

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritto il contratto 2023-2025



Previsti aumenti retributivi, nuovi profili professionali e assistenza sanitaria integrativa


Con nota stampa del 24 gennaio 2025, la Cisl-Fp ha comunicato la sottoscrizione definitiva del rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sociosanitario e assistenziale. Il rinnovo segue la preintesa siglata lo scorso dicembre. Il rinnovo stabilisce novità sia dal punto di vista economico che normativo. Per quel che concerne l’aspetto economico, è previsto un incremento medio lordo del 10,4% per il livello 4S, pari a 145,00 euro, divisi in 3 tranches:
70,00 euro da ottobre 2024;
50,00 euro da luglio 2025;
25,00 euro da marzo 2026.
Di seguito, le tabelle retributive con gli importi dei minimi e le relative decorrenze. 






























































Livello Minimo 1.10.2024 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026
Quadro 1.957,15 2.023,82 2.057,15
1 1.840,65 1.903,35 1.934,70
2 1.735,81 1.794,93 1.824,49
3S 1.607,64 1.662,40 1.689,78
3 1.549,40 1.602,17 1.628,56
4S 1.467,86 1.517,86 1.542,86
4 1.421,27 1.469,69 1.493,89
5S 1.397,99 1.445,61 1.469,42
5 1.363,01 1.409,44 1.432,66
6S 1.328,08 1.373,32 1.395,94
6 1.293,12 1.337,17 1.359,20

Tra le novità presenti nel rinnovo, è presente una nuova classificazione del personale, con la presenza di alcune figure professionali, quali: educatori, con inquadramento unificato al livello 3S; OSS con nuovo inquadramento unico al 4S e l’abolizione del 7° livello per il personale addetto alla pulizia e fatica. Per la maternità obbligatoria è prevista una retribuzione al 100%. Vengono riconosciuti ed inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione per 15 minuti. Inoltre, sono previste misure innovative per contrastare le molestie di genere e promuovere l’inclusione nei luoghi di lavoro. Sono state inserite le clausole contrattuali per i contratti a termine con una soglia di stabilizzazione aumentata al 30%, dando così maggiore sicurezza per i lavoratori precari. 
Dal 1° gennaio 2026, l’assistenza sanitaria integrativa è incrementata di 2,00 euro a carico del datore di lavoro. 

Attività stagionali: chiarimenti sul contributo addizionale NASpI 

Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.

Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

 

CCNL Farmacie: prosegue il confronto

Tra gli argomenti i permessi per la formazione, la maternità e la malattia

Lo scorso 15 gennaio si sono incontrate per la quarta volta Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacie private.
Di seguito gli argomenti trattati.
Permessi per la formazione: la richiesta si incentra sullo svolgimento dei permessi per la formazione obbligatoria ed il relativo contributo alle spese relative ai corsi.
Maternità: Federfarma si è resa disponibile ad incrementare  la percentuale di integrazione alla retribuzione esclusivamente nel periodo di maternità obbligatoria.
Malattia: necessità di revisionare il testo contrattuale in merito alla distinzione tra malattia ed infortunio, oltre a discutere su un eventuale mantenimento del posto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto, sia per le situazioni di particolare gravità che per l’infortunio.
Permessi rol: Federfarma, a fronte della carenza del personale, non si è resa disponibile ad un incremento dei permessi.
In merito alla revisione della classificazione del personale ed all’introduzione di nuove figure professionali, invece, Federfarma ha stabilito la necessità di ulteriori approfondimenti. 
Le prossime riunioni sono fissate per il 12 e 13 marzo

CCNL Cinematografia Esercizi: firmata l’ipotesi di accordo

Dopo un percorso durato più di 2 anni, le Parti sociali hanno trovato un accordo anche sul fronte economico

Il 23 gennaio 2025 le Parti sociali, ad esclusione della Slc-Cgil, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di settore.
Difatti, a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. e attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, si è giunti ad un accordo anche per la parte economica, prevedendo un aumento di 200,00 euro, per i FTE al quarto livello, così suddiviso:
– 150,00 euro sui minimi contrattuali;
– 50,00 euro sul welfare, in massima parte sulla polizza sanitaria.
Inoltre, è stato stabilito che la prima quota, pari a 35,00 euro, è stata già corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2023; la seconda, pari a 60,00 euro, decorrere dal 1° novembre 2024; la terza quota di 50,00 euro sarà da destinare al welfare/ polizza sanitaria e la quarta tranche di 55,00 euro decorrerà dal 1° luglio 2025.
In aggiunta ai 200,00 euro di aumento complessivo previsti, l’accordo riconosce un ulteriore aumento per il recupero inflattivo dell’anno 2025, a partire dal 1° gennaio 2026. 
Si riportano di seguito le novità previste con l’ipotesi di accordo:
– maggiorazione del 10% del minimo tabellare per ciascuna ora lavorata di domenica;
– i 5,00 euro per 12 mensilità destinati precedentemente alla previdenza complementare saranno ora destinati alla polizza sanitaria;
– è stata definita la costituzione e la modalità di svolgimento del lavoro agile, riconoscendo il buono pasto anche in caso di attività lavorativa svolta in modalità agile prestato presso altre sedi o Hub aziendali;
– sono state eliminate le penalizzazioni economiche in caso di malattia nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
– l’azienda corrisponderà alla lavoratrice ed al lavoratore un’indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione. 
Infine, viene pianificata l’apertura di un nuovo ente bilaterale di categoria che dovrà essere costituito entro il 31 dicembre 2025.

Dimissioni: le prime indicazioni dell’INL sulle novità del Collegato Lavoro

Le nuove norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro sono state analizzate in condivisione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (INL, nota 22 gennaio 2025 n. 579).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulle novità che il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha specificatamente introdotto in materia di risoluzione del rapporto di lavoro; indicazioni che sono state condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso in merito con la nota n. 532 del 20 gennaio 2025.

In particolare, si tratta del nuovo comma 7-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 (introdotto dall’articolo 19 del Collegato) che prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista proprio dall’articolo 26 del decreto legislativo citato. Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Al riguardo, l’INL chiarisce che la comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
Nel caso il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà inoltre verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno i 15 giorni prescritti dall’inizio del periodo di assenza. 

I contenuti della comunicazione

La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale dell’Ispettorato, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici, ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. 

In proposito, l’INL ha messo a disposizione dell’utenza un modello di comunicazione (allegato alla nota in commento) volto a uniformarne i contenuti e semplificare il relativo adempimento.

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, potrà essere avviata la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. 

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. 

 Al riguardo, l’INL aggiunge che i motivi alla base dell’assenza (ad esempio mancato pagamento delle
retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle
dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. 

Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis. Solo in tal caso l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.

 

CCNL Elettrici: iniziano le trattative per il rinnovo

Al centro del dibattito l’aumento dei salari e la riduzione dell’orario di lavoro

Lo scorso 21 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL 2025 – 2027 dei 55 mila lavoratori addetti al settore elettrico.
Durante l’incontro, i sindacati hanno presentato le richieste contenute nella piattaforma rivendicativa approvata nei giorni scorsi.
Innanzitutto, i sindacati hanno confermato la richiesta su un aumento dei salari, 335,00 euro complessivi sul TEC per il triennio, soprattutto in funzione della variazione inflativa degli ultimi anni.
In secondo luogo, i sindacati si sono concentrati sulla richiesta di una riduzione dell’orario di lavoro.
Il prossimo incontro è fissato per il 24 gennaio, con l’obiettivo di concludere quanto prima le trattive.